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Le ragioni del Sì

In occasione del Referendum Costituzionale del 22 e 23 marzo 2026, Informandoti intende accompagnare il lettore nella scelta di voto tramite due contributi affidati ai Direttori: uno per il , l’altro per il No. Il presente articolo sarà votato ad argomentare le ragioni del , non senza, però, aver prima dedicato qualche battuta iniziale a tre premesse di ordine generale che si manifestano come necessarie secondo la sensibilità di chi scrive.

 

PREMESSE

 

In primo luogo, si vuole evidenziare come la presente trattazione non intenda avallare, riproponendole, le modalità comunicative che per la maggiore caratterizzano la campagna dei vari comitati e partiti politici. Si nota, nell’agone del dibattito, un grado di ideologizzazione deformante che sfrutta la complessità tematica dei quesiti per vellicare sentimenti primitivi. Il tutto proponendo l’immagine di uno scontro inesistente. In altre parole, i comunicatori politici, forti di una generale inaccessibilità diretta alla comprensione obiettiva dei contenuti, hanno deciso di raccontarli in modo da far presagire che ci si trovi davanti ad un bivio manicheo: con o contro la magistratura. E, si badi, da entrambe le parti avviene questa forzatura falsificante. I sostenitori del No paventano un indebolimento della magistratura e un attacco alla separazione dei poteri, del tutto ignoti alla riforma; i sostenitori del , invece, dipingono una possibilità di vendetta nei confronti dei magistrati, come testimonia l’utilizzo di casi (si veda il caso Tortora) che esulano completamente dal merito. In questa sede, invece, si cercherà di ragionare in modo analitico e non fazioso.

 

La seconda premessa riguarda l’utilizzo feroce della logica e della coerenza sistematica che faremo. Ciò non solo valutando le voci a favore, ma anche ponendole in una posizione dialettica con quelle a sfavore. Tale esigenza parte da un paradosso lampante: a volte le due parti si trovano ad utilizzare gli stessi identici argomenti, a svolgere i medesimi discorsi. Il riferimento più immediato è all’indipendenza della magistratura. Alcuni ci chiedono di votare No per preservarla; altri, per lo stesso motivo, ci chiedono di votare . Delle due l’una: o abbiamo trovato un modo per smentire la logica aristotelica e il suo principio di non contraddizione, o, come appare più plausibile, una affermazione è vera e l’altra è falsa. Naturalmente, sarà il prosieguo dell’articolo a spiegare perché si ritiene vera quella del fronte del .

 

La terza premessa è che in questo articolo non trova spazio il principio di autorità, abusato nel corso di queste giornate di campagna, come nel caso di Falcone. Chiedere di votare perché Giovanni Falcone lo avrebbe fatto, così come chiedere di votare in un qualsiasi modo perché questo o quel grande personaggio lo fa, è una rinuncia di fatto a sostenere le ragioni in cui si crede, per adagiarsi sul facile argomento dell’autorità. Si badi, non si vuole dire che il pensiero del giudice antimafia o degli altri debba essere negletto. Conoscere ciò che ritengono persone di un certo calibro è indubbiamente importante, oltre che interessante. Si vuole, però, affermare che se da queste pagine si solleverà una richiesta di voto in senso favorevole, sarà sulla base della giustezza intrinseca della riforma e non dell’imitazione di modelli illustri.

 

LE RAGIONI DEL

 

Conclusa questa doverosa introduzione, possiamo passare alle ragioni del . Prenderemo in considerazione ognuno dei quattro punti salienti della riforma che abbiamo individuato e, per ciascuno, argomenteremo in favore e confuteremo le tesi opposte.

 

a.     La separazione delle carriere

 

La ragione principale per cui appare giusto separare le carriere risiede nella necessità di dare piena ed effettiva attuazione all’art. 111, secondo comma, della Costituzione. L’espressione terzo ed imparziale ivi contenuta e riferita al giudice, come ci insegnano i più esperti processualisti, non si può considerare alla stregua di una endiadi. L’imparzialità si lega alla posizione del giudice rispetto alle parti, alla assenza di un suo interesse in favore dell’una o dell’altra; la terzietà, invece, afferisce al dato ordinamentale: è terzo chi non partecipa della natura degli altri due. A ben vedere, questo assunto, riconducibile all’idea di equilibrio tripolare di recente usata dal Prof. Cassese, è sancito dalla Carta fondamentale, ma non trova nell’ordinamento uno sviluppo coerente. E ciò, probabilmente, per ragioni storiche. Prima della Riforma del Codice di Procedura Penale del Prof. Vassalli, del 1989, residuava in Italia un modello di processo inquisitorio, in cui la ricerca della verità, quantomeno processuale, era operazione rimessa nelle mani di un demiurgo plenipotenziario, il giudice, senza che fosse dato il giusto rilievo al contraddittorio e alla oralità. Tale modello si caratterizzava, come da sempre nei momenti in cui è stato utilizzato nella Storia, per la segretezza, la scrittura e un coinvolgimento ridotto della difesa. Soprattutto, il PM non era posto in una posizione equiordinata rispetto all’imputato: egli affiancava il giudice nella ricerca della verità, non era parte. Quando, quindi, si intervenne nel 1989, vi fu un passaggio al sistema accusatorio, che trasformava il PM in una parte, in posizione di parità con la difesa, e che fondava la ricerca della verità processuale su di uno schema dialettico e non autoritario. Si mancò, però, per motivi politici, di completare la riforma con la separazione delle carriere. Oggi abbiamo quindi la possibilità di chiudere l’opera iniziata più di trenta anni fa e di inverare il dettato costituzionale.

 

Le obiezioni che si muovono sono plurime. C’è chi evidenzia che, di fatto, i magistrati che cambiano carriera sono una percentuale talmente irrisoria che non avrebbe senso operare la separazione. La miseria argomentativa del punto si trae dal dato teleologico: la riforma non vuole impedire ai magistrati di cambiare carriera, risultato che sarà una semplice conseguenza. Essa vuole rendere il sistema processuale accusatorio completo, con la totale equidistanza ordinamentale delle parti rispetto al giudice. Se questa argomentazione può sembrare eccessivamente concettuale e di scarsa presa nella pratica, siamo pronti ad offrire un risvolto concreto di facile apprezzamento: il dato esteriore sarà foriero di serenità per chi entra in un’aula di giustizia da imputato. E la serenità dei cittadini di fronte al potere autoritativo dello Stato è una finalità che non possiamo considerare marginale.

 

Alcuni, poi, arrivano anche ad affermare che già ci sia la separazione delle carriere, grazie alla Riforma Cartabia. Naturalmente costoro si confondono con la separazione delle funzioni. La Cartabia ha certamente reso più netto il confine tra giudicanti ed inquirenti, ma non è arrivata a toccare l’elemento essenziale, il dato ontologico: oggi PM e giudici sono ancora appartenenti alla stessa categoria, hanno uno stesso organo di autogoverno, un medesimo sistema di promozioni, sanzioni e così via.

 

Infine, c’è chi sostiene che sarebbe bastata una legge ordinaria. Ci aiuta a rispondere una basilare considerazione di Diritto Costituzionale. È più facile cambiare una legge che cambiare la Costituzione. Quindi, intervenendo sulla fonte suprema, stiamo fissando in modo più stabile un principio. Soprattutto, sul versante sostanziale, detto principio assumerà un rango costituzionale e, quindi, potrà essere utilizzato come parametro per le operazioni ermeneutiche di interpretazione orientata. E, comunque, pur ammettendo che non ci sia differenza e che sarebbe bastata una legge, votare No per questo è svilente, perché, mentre si afferma che la legge è sufficiente, si sta implicitamente negando che sia l’unico strumento adatto. Allora, se nel più sta il meno, non si vede perché, quando la realtà dei fatti abbia portato quel più a concretizzarsi, lo si debba osteggiare.

 

b.    Lo sdoppiamento del CSM

 

La ragione che ci porta a sostenere la necessità di due CSM, in vece di uno solo, è la conseguenza diretta della separazione delle carriere. Una volta resi distinti sul piano ordinamentale i giudici e i PM, naturalmente l’organo di autogoverno non potrà più essere il medesimo. Avremmo, altrimenti, operato una riforma non effettiva, di facciata. Si badi, questa separazione è, quasi paradossalmente agli occhi dell’interprete meno attento, la conferma dell’unitarietà della giurisdizione ordinaria. Non si sta in alcun modo portando il PM fuori dall’ambito giurisdizionale, ma, semplicemente, all’interno dello stesso, si traccia una netta linea di demarcazione. L’autogoverno serve a garantire la autonomia e la indipendenza dell’ordine giudiziario rispetto agli altri poteri dello Stato. Continuare, quindi, a seguire questa logica per i PM è la plastica dimostrazione che non verranno messi sotto l’esecutivo.

 

L’obiezione che si muove è che un aumento degli Organi, considerando anche l’istituzione, accanto ai due CSM, di un Alta Corte disciplinare, si sostanzierebbe in un grande spreco di danaro. È evidente, però, che nella scelta tra l’austerità rigorosa e sorda e la garanzia della correttezza e della coerenza del sistema, la seconda prevalga nettamente. D’altronde, le spese rappresenterebbero comunque una percentuale minima delle uscite dello Stato, oltre che un prezzo del tutto adeguato a fronte di un acquisto così significativo.

 

c.     Sorteggio nel CSM e nell’Alta Corte

 

La ragione che ci spinge a sostenere il sorteggio come modalità di scelta dei componenti del CSM e dell’Alta Corte, per ricollegarci alla seconda premessa del discorso, è l’indipendenza della magistratura. Ad oggi, come ci insegna magistralmente il caso Palamara, esiste una sorta di quarto potere dello Stato: l’ANM. Essa è un ente privato, espressione del nobilissimo diritto di libertà di cui all’art. 18 della Costituzione, che, però, si trova a svolgere una funzione quantomeno parastatale di non poco conto: la scelta di chi governa la Magistratura. Infatti, coloro che vengono eletti tra i togati del CSM appartengono alle note Correnti dell’ANM, veri e propri partiti politici a struttura clientelare e fidelizzante. Per essere eletto bisogna piegarsi ad entrare nel circuito delle Correnti e, naturalmente, una volta assunta la carica, il favoritismo interessato schiaccia il merito intrinseco: il componente togato fa, come abbiamo appreso da rei confessi, gli interessi della sua parte. Dov’è allora la imparzialità, l’indipendenza? Soprattutto, dov’à la distanza con la politica? Oggi il CSM è controllato dalla politica, e non si può negare. Introdurre il sorteggio, come dolorosa extrema ratio, sarà quindi il modo migliore per soppiantare le logiche correntizie e restituire imparzialità e indipendenza all’organo.

 

Le obiezioni, anche qui, sono plurime. In primo luogo, si ritiene che il sistema della lotteria sia assurdo: selezionare casualmente coloro che verranno chiamati a governare l’ordine giudiziario è, senza giri di parole, folle. Su questo, chi scrive è pienamente d’accordo: il quivis de populo, potenzialmente privo di capacità, competenze e spessore richiesti, non può assurgere a svolgere un ruolo così determinante. Per fortuna, un magistrato non è un quivis de populo. Almeno negli ordinamenti di civil law, come il nostro, il ceto dei magistrati, in aderenza alle idee di Montesquieu, è composto da giudici di professione e vede un alto livello di burocratizzazione. Per accedere alla carriera è necessario aver superato un concorso decisamente selettivo, temuto e venerato da migliaia di studenti di giurisprudenza. Si configura, così, un gruppo d’eccezione dotato di grandi capacità, prima di tutto decisorie. Il potere attribuito ad un qualunque magistrato è notevolmente grande. Per farla breve, in dipietrese, se un qualsiasi magistrato può decidere della libertà personale di un cittadino, perché non può decidere dei trasferimenti e delle promozioni di altri magistrati? Si ricordi, poi, che il CSM non è una assemblea rappresentativa, come il Parlamento. Quindi, chi utilizza questo sconsiderato paragone per perorare la causa avversaria, evidentemente o è in mala fede o non conosce il sistema.

 

Un'altra obiezione, che però parte da premesse pericolosamente sbagliate, è quella secondo cui col sorteggio si intende indebolire la magistratura, perché essa non potrà esprimere direttamente i membri degli Organi di vertice, mentre il Governo potrà nominare i suoi. Naturalmente, questo ragionamento funziona se riteniamo che la rimozione delle logiche correntizie sia un indebolimento della magistratura e non dei magistrati che le comandano, come effettivamente è; se accettiamo di identificare il Parlamento, vero organo che dovrà stilare le liste per l’estrazione dei membri laici, in seduta comune, con il Governo; e, infine, se dimentichiamo che i membri laici verranno comunque estratti a sorte. Certo, non essendo possibile estrarre tra tutti i cittadini italiani maggiorenni, per evitare appunto, come dicevamo, che il quivis de populo governi la magistratura, servirà una base. D’altronde, questo è lo stesso criterio ad oggi adottato per i giudici costituzionali integrativi nei processi per messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica. Se accettiamo che il Capo dello Stato venga giudicato da un organo così composto, credo che possiamo accettare che ciò avvenga anche per i magistrati.

 

d.    Istituzione dell’Alta Corte

 

La ragione che spinge ad essere favorevoli alla istituzione dell’Alta Corte disciplinare, espungendo questa competenza dal CSM, è di natura costituzionale e coerente con gli assiomi fondanti della Riforma: l’organo giudicante deve essere terzo ed imparziale. Se tale garanzia vale per i cittadini, deve valere anche per i magistrati, per i quali non possiamo predicare nessuna differenza in tema di diritti fondamentali. Essi hanno il diritto di essere giudicati, per quanto attiene agli aspetti disciplinari, non da chi li governa, ma da un organo apposito e separato. Una sorta di riproposizione in parte qua della separazione dei poteri, che sempre di più si manifesta come fondamento ispirante che si intende rafforzare. Per di più, il fatto che detta Alta Corte sia unica per i PM e per i giudici è ulteriore conferma che i primi restano compresi nella giurisdizione, con tutte le garanzie connesse. Certo, basterebbe ricordare che l’art. 104 della Costituzione non viene modificato in modo da escluderli e collocarli in una terra nullius dove possano essere oggetto di appropriazione governativa. Ma riteniamo che argomenti ad adiuvandum siano efficaci, soprattutto per dimostrare la coerenza intrinseca della riforma.

 

Le obiezioni che abbiamo individuato sono legate a quanto già confutato in precedenza. Da una parte, quindi, facciamo riferimento ai costi di un nuovo organo; dall’altra, invece, al sistema del sorteggio e della presunta nomina governativa, che abbiamo già dimostrato essere fake news. Si rinvia, pertanto, alle considerazioni svolte supra.

 

ALTRI ATTACCHI AL

 

Compiuta la analisi dialettica delle ragioni del , per questioni di completezza, si propongono di seguito considerazioni su altri attacchi rivolti alla riforma. Nella specie a tre che sembrano essere dominanti nella scena del dibattito: che la riforma non migliori la giustizia poiché non rende i processi più veloci; che il PM possa diventare un superpoliziotto; che sarà comunque il primo passo per portare il PM sotto l’esecutivo.

 

a.     Tempi della giustizia

 

Chi invita a votare No dal momento che i tempi dei processi, annoso problema del belpaese, non si accorceranno, svolge un argomento pretestuoso. Non è giusto criticare una legge perché non raggiunge un obiettivo che neanche si pone. La Riforma non interviene sul processo o sui tempi, interviene sull’ordinamento giurisdizionale. Sarebbe come criticare la riforma del test di medicina perché non riduce i tempi d’attesa in pronto soccorso: l’ambito è lo stesso, quello medico, ma il settore specifico è diverso, da una parte l’ingresso alla professione, dall’altra la qualità del servizio. Si tende, poi, ovviamente, a citare frasi dei politici che sostengono il , per i quali la giustizia migliorerà o diventerà più giusta ed efficiente. Posto che, come premesso in partenza, tendiamo a dare scarso rilievo a dati che esulano dal contenuto obiettivo, e che non dobbiamo certo rendere conto di parole problematiche di altri, una considerazione può essere proposta. Gli aggettivi migliore, giusto ed efficiente sono talmente generici che ben si attagliano a definire il sistema dopo questa riforma, senza contemplare un intervento diretto sulla durata del processo. Un sistema accusatorio completo e coerente certamente è migliore, più giusto e più efficiente del sistema attuale.

 

b.    Il PM superpoliziotto

 

Alcuni ritengono che staccare il PM dal giudice possa valorizzarne in senso problematico la natura poliziesca. Si tratta, a ben vedere, di una argomentazione che poco ha a che fare col giuridico. Ritenere che il PM si sentirà onnipotente è una applicazione di un determinismo comportamentale cieco per cui inevitabilmente la psiche di determinati soggetti avrà dei mutamenti calcolabili. Tesi che ci sembra eccessivamente positivista per i tempi in cui viviamo. D’altra parte, la tendenza di alcuni PM a sentirsi onnipotenti è attuale. Accanto a onesti e sobri servitori dello Stato, ci sono uomini e donne desiderosi di visibilità, notorietà, che non operano cercando i colpevoli dopo aver conosciuto di un reato, ma cercano possibili reati dopo aver deciso che qualcuno potrebbe essere un criminale. Ciò che vogliamo dire è che l’argomento del superpoliziotto non è giuridico, ma si lega alla soggettività dei singoli PM, giuridicamente incontrollabile. Certo, è vero che ci sarà una situazione forse più idonea a far sviluppare certi sentimenti, ma, pur ammettendo che possa davvero ingigantire i deliri di onnipotenza, esiste un soggetto, il giudice, finalmente terzo oltre che imparziale, al quale spetteranno comunque le decisioni.

 

c.     Primo passo verso asservimento del PM all’Esecutivo

 

Sentiamo spesso dire i sostenitori del No che questa Riforma sarà comunque il primo passo per asservire i PM all’esecutivo, per controllarli. Avveduti che il contenuto obiettivo non prevede uno spostamento dell’accusa sotto al Ministero della Giustizia, come invece nel modello statunitense, utilizzano un argomento insensato. Chiedono di opporsi ad una riforma non per il suo contenuto, ma per l’ipotetico contenuto di proposte di legge che potrebbero essere fatte successivamente. È evidente l’azzardo. Chi difende questo modo di pensare sostiene che tale riforma renderà più semplice le spaventose immaginarie riforme successive volte a minare la separazione dei poteri. Innanzitutto, non capiamo come una legge che non modifica l’iter legislativo lo possa rendere più semplice. Poi, dobbiamo considerare che per operare questo spostamento dei PM non può essere utilizzata una legge ordinaria. Quand’anche lo si facesse, arriverebbe puntuale una pronuncia di illegittimità costituzionale da parte della Consulta, per contrarietà con il principio della separazione dei poteri. La strada percorribile, allora, potrebbe essere una ulteriore riforma della costituzione che, però, toccherebbe uno dei princìpi supremi e, quindi, permetterebbe in via straordinaria alla Corte costituzionale di intervenire. Allora l’unica ipotesi di successo è quella di una svolta dittatoriale, un colpo di stato. Evidentemente se ciò accadesse un domani, non sarebbe un No insensatamente speso oggi ad impedirlo.

 

L’altro argomento è che, una volta creato il superpoliziotto, si diffonderà tra i consociati l’esigenza di controllarlo e, quindi, non solo si giustificherà, ma addirittura si domanderà una sua sottomissione all’esecutivo. Di base valgono gli stessi motivi espressi poc’anzi circa la impossibilità di rompere la separazione dei poteri se non con una volontà storicamente qualificata. A questi, poi, si aggiungono quelli espressi sul superpoliziotto, di talché è inimmaginabile che questa riforma possa favorire un piano di distruzione dello stato di diritto.

 

CONCLUSIONI

 

Non resta, quindi, che giungere alle conclusioni del nostro discorso. Ci sono due considerazioni finali che devono essere fatte.

 

La prima è sulla eterogenesi dei fini. È vero che molti sostenitori o, addirittura, fautori della riforma hanno come fine quello di colpire o attaccare la magistratura. Lo notavamo premettendo la faziosità che anima anche il lato del . Resta, però, che per un testo normativo vale il ragionamento sulla eterogenesi dei fini: esso può realizzare delle finalità diverse da quelle che vuole chi lo ha scritto. Le norme, infatti, una volta entrate in vigore, vengono inserite nel circuito dell’ordinamento giuridico, dove diventano oggetto di interpretazione. È vero che l’art. 12 delle Preleggi, nel guidarci nell’opera ermeneutica, parla di volontà del legislatore, ma è chiaro a chiunque che con essa si intende introdurre il criterio della interpretazione teleologica. Quindi si valorizza non ciò che voleva il soggetto fisico che ha scritto la disposizione, quanto la ratio, l’obiettiva finalità della norma stessa. Ecco, dunque, che possiamo essere rassicurati: nessuna motivazione soggettiva di chi è al governo avrà realizzazione se non è contemplata dal dato obiettivo della norma. E il dato obiettivo della norma, che in queste righe abbiamo cercato di analizzare, porta addirittura a rafforzare la magistratura.

 

La seconda è sulla opportunità dello strumento referendario. I quesiti che ci verranno sottoposti sono di un livello notevole di tecnicismo. Come notavamo in apertura, ai più il contenuto è inaccessibile. Ecco, dunque, che costoro non potranno che fidarsi di chi dovrebbe saperne di più. Il potere, allora, che si crea nelle mani dei detentori della conoscenza è immenso: essi possono orientare la volontà popolare, pronta a credere a ciò che dicono in virtù dell’autorità. In definitiva, uno strumento di democrazia diretta finisce per diventare un mezzo di imposizione mediata della volontà dei pochi che riescono a decifrare il contenuto delle proposte tecniche. È quantomeno opportuno metterlo in discussione.

 

In chiusura, sperando che la presente analisi possa aver contribuito nel comprendere le ragioni del , non possiamo che rivolgere un caldo invito a recarsi a votare a marzo. Non importa se  o No, ma che il voto sia espresso con giudizio e consapevolezza.

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