Le ragioni del No
- Tancredi Bendicenti

- 3 giorni fa
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Il voto ad un referendum confermativo riveste un significato ambivalente: il primo essenzialmente politico, il secondo più propriamente giuridico. Si può votare, cioè, in applicazione di due criteri distinti (o della loro combinazione): per partito preso (riproducendo quindi, in modo più o meno critico, input altrui), o per autonomo convincimento (maturato in esito ad una valutazione personale sulla specifica questione oggetto del quesito). Del primo criterio non ci interessiamo: per quanto legittimo (è pur sempre una manifestazione di quella funzione pedagogica che i partiti di massa hanno svolto, storicamente, nelle democrazie rappresentative), l’automatismo che lo contraddistingue pare renderne l’analisi tanto sintetica quanto superflua.
Ci occuperemo, invece, del secondo. Su di esso occorre effettuare una premessa di portata generale: non esiste, in ambito costituzionale, la pura tecnicità. Per quanto si possano individuare dei parametri obiettivi utili all’analisi del contenuto di una determinata riforma, e degli effetti che essa potrebbe determinare sull’ordinamento nel suo complesso, non sembra essere possibile prescindere, sic et simpliciter, da considerazioni assiologiche. La valorialità, e le diverse valorialità, che, in forma di principi, concorrono a plasmare il dettato costituzionale, istruiscono e completano il giudizio logico dei fatti, risolvendo quei dubbi di natura fondamentalmente deontologica (o normativa, per dirla con Hume) che gli sopravvivono: l’interpretazione di un insieme di regole giuridiche, perciò, assume sempre un carattere politico (nella misura in è politico tutto ciò che si interessa normativamente, dunque valorialmente, del vivere sociale).
Le tesi che si sosterranno nei prossimi paragrafi pur non avendo- nè cercando- una parte (nel senso gramsciano del termine) si configurano quali dotate di un elemento di soggettività, riconducibile ad un giudizio di generale prevalenza di determinati valori nel sistema della Costituzione repubblicana: la separazione dei poteri; l’autonomia del potere giudiziario; il carattere accusatorio del processo penale; la selezione per competenze, merito ed attitudine di chiunque sia chiamato ad esercitare funzioni pubbliche, soprattutto se di particolare rilievo.
Sul versante della separazione- e dell’equilibrio- tra i poteri dello Stato, di particolare rilievo è l’art. 3 della Legge Costituzionale che, nel modificare l’art. 104 Cost. , prevede la sostituzione dell’attuale metodo di selezione dei componenti togati del CSM (quello “naturale” dell’elezione) con un’inedita forma di sorteggio, non mediato e non ulteriormente qualificato, “tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti”. Tale disposizione produrrebbe, se confermata, due effetti fondamentali: lo sfibramento della principale forma di auto-elaborazione (interna e collettiva) di un indirizzo generale che informi il governo dell’ordine giudiziario; la conseguente preminenza (non numerica, ma sostanziale) della componente laica nell’ambito dei due nuovi CSM che verrebbero a costituirsi.
Chiari gli effetti, chiara la motivazione che ha spinto questo Legislatore costituzionale ad adottare tale soluzione. L’attuale maggioranza parlamentare ha ritenuto, infatti, che l’indirizzo generale di cui sopra abbia assunto, nel tempo, il carattere della politicità (o meglio, di una politicità illegittima). La sottrazione alla magistratura dei propri strumenti di autogoverno cosciente non si pone, perciò, quale effetto collaterale, ma quale fine esplicito di questa riforma.
Eppure, che i giudici esercitino una funzione a carattere politico (nel senso summenzionato di determinazione normativa del vivere sociale) è un fatto tanto innegabile quanto inalterabile. La giurisdizione implica interpretazione. E l’interpretazione implica una valutazione assiologica (perciò un bilanciamento tra principi). Per quanto precisa possa essere (e spesso non lo è affatto), la Legge tende ad adottare soluzioni logico-dogmatiche che contemplano scientemente (ed includono operativamente) gradi variabili di indeterminatezza: è il caso degli unbestimmte Rechtsbregriffe (concetti giuridici indeterminati, ossia parametri legislativi che necessitano di un completamento soggettivo), e delle Generalklauseln (clausole generali). A questi, che sono esempi di indeterminatezza “programmata” si aggiungono poi molteplici casi di indeterminatezza “patologica”: lacune ordinamentali (se non talvolta, contraddizioni) che abbisognano, ove questo sia legittimo, di un intervento ermeneutico talmente estensivo da porsi, spesso, come creativo.
I giudici sono chiamati a decidere dell’indeterminatezza: l’esercizio di tale funzione pubblica, nella misura in cui si pone quale concretazione nel diritto vivente di principi costituzionali, non può non dirsi politico.
Non sorprende, perciò, che negli Stati Uniti, buona parte dei magistrati statali sia eletta (o confermata) direttamente dalle proprie constituencies. Sorgono, riguardo a tale sistema, alcune perplessità relative alla effettiva imparzialità di un potere giudiziario che persegua fini rielettivi, che tenda, cioè, ad orientare la propria giurisdizione in una dimensione di appeasement dell’opinione pubblica.
In Italia (ed in massima parte dell’Occidente) si è optato per la selezione dei magistrati mediante pubblico concorso. Di qui il problema: può un ordine privo di legittimazione democratica esercitare un potere politicamente così rilevante? La crescente complessità tecnica del diritto, e la relativa necessità di una sempre maggiore professionalizzazione della funzione, non sembrerebbero lasciare alternative plausibili.
Parte del Paese lamenta, comunque, una politicizzazione implicita ed illegittima della magistratura (o meglio, una sua “partitizzazione”), che si esprimerebbe attraverso il governo di correnti interne, legate a determinate forze politiche, perciò avversarie di altre. Questo il paradosso: la riforma sulla quale saremo presto chiamati a votare si propone di diminuire l’influenza che la politica eserciterebbe indirettamente sui giudici incrementando l’influenza che la politica (o, più propriamente, la maggioranza di governo) esercita direttamente su di essi.
L’obiezione principale dei sostenitori del Sì è di immediata formulazione: con l’entrata in vigore della Legge Costituzionale i componenti togati di entrambi i Consigli Superiori manterrebbero, formalmente, un rapporto di due a uno con i propri colleghi laici (non aumenterebbe dunque il potere esercitato dal Parlamento, ma verrebbe solamente attenuato quello esercitato dalle correnti). Ma l’asimmetria nei sistemi di nomina (sorteggio sic et simpliciter per i primi; mediato attraverso la redazione di un elenco di non meglio specificata lunghezza da parte del Parlamento per i secondi) risulterebbe in una speculare asimmetria nei rapporti di forza sostanziali. Si avrebbero da una parte avvocati esperti e professori universitari, di chiara indicazione e formazione politica, dall’altra magistrati sorteggiati tra migliaia, senza alcun criterio di competenza o anzianità ulteriore (presente, quest’ultimo, solo nel caso dell’Alta Corte Disciplinare). A ciò si aggiunge che le norme specifiche volte alla disciplina dei sorteggi (che lungi dall’essere mere tecnicalità, si prestano piuttosto alla produzione di rilevantissimi effetti sostanziali) saranno adottate con legge ordinaria. Votare Sì significa, da questo punto di vista, firmare una delega in bianco.
Bisogna poi sottolineare come, nel contesto istituzionale italiano, connotato da una sempre maggiore sproporzione (non formale, ma effettuale) tra le prerogative dell’esecutivo e quelle del Parlamento, e da una generale tendenza alla verticalizzazione e personalizzazione del potere, l’incremento dell’influenza che la classe politica esercita sull’ordinamento giudiziario andrebbe a vantaggio della sola maggioranza, escludendo in massima parte, se non interamente, l’opposizione. Se poi, alla riforma della Giustizia, seguisse anche la riforma della Forma di Governo (dunque l’introduzione del cosiddetto “premierato”), tale commistione tra poteri, con tutte le conseguenze che determinerebbe, verrebbe ad essere ulteriormente amplificata.
Su altro versante, si sostiene, che la separazione delle carriere, andrebbe a rafforzare il carattere accusatorio del processo penale. Non sembrano esistere dati credibili a sostegno di tale ipotesi. I passaggi di carriera, oltre ad essere regolamentati rigidamente, costituiscono, infatti, una eccezione, e, si potrebbe dire, quasi una irrilevanza stastistica. La nettissima preponderanza numerica dei magistrati che svolgono funzione giudicante rispetto a quelli che svolgono funzione requirente, infatti, determina una corrispettiva e naturale prevalenza delle ragioni, degli interessi e della forma mentis dei primi rispetto a quella dei secondi, anche e soprattutto in seno al CSM. L’istituzione di concorsi e Consigli Superiori separati potrebbe avere l’effetto paradossale di rafforzare il ruolo (e forse la “spregiudicatezza”) delle procure, rese ormai pienamente autonome e “svincolate” da organi di controllo a maggioranza giudicante.
Sull’istituzione dell’Alta Corte Disciplinare, infine, valgono i rilievi precedentemente esposti intorno alle conseguenze dell’introduzione del sorteggio e l’inevitabile incremento dell’influenza esercitata dalla maggioranza di governo sull’ordine giudiziario.
Questi alcuni punti critici della riforma. Ve ne sarebbero molti altri. Non si fatica, d’altro canto, a comprendere alcune delle ragioni del Sì. Ciò che preme sottolineare, concludendo, è che le riforme istituzionali non implicano, automaticamente, una miglioria. Il cambiamento non ha alcun valore intrinseco. Questo può essere ricavato solo dal contenuto specifico di una determinata proposta legislativa, dalla sua analisi attenta, e dal bilanciamento tra ciò che si va a perdere e ciò che si va a guadagnare. Si tratta perciò di sottoporre il quesito a cui saremo tutti chiamati a rispondere, tra poco più di un mese, al vaglio dei principi fondamentali del nostro ordinamento, che coincidono con i valori di uno Stato di diritto liberale e democratico, equo e giusto. La soluzione che pare preferibile e con essi più coerente, sebbene certo non univoca, è No.


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